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STATUTO ASSOCIAZIONE
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Statuto Associazione Familiari Vittime Heysel
   La Strage   Le Vittime   Il Processo   Otello Lorentini   L'Associazione   Il Presidente  
    
 
S T A T U T O
(Approvato ad Arezzo all'Atto Costitutivo del 17.1.2015)

ARTICOLO 1 L’attività dell’associazione "Fra i familiari delle vittime dell'Heysel", costituitasi in data 17.01.2015 è disciplinata dalle norme del presente statuto al fine di garantire l’equità e la legalità nel rapporto fra gli associati.

ARTICOLO 2 – L’Associazione ha lo scopo di difendere in ogni dove, anche dal punto di vista civile e penale, la memoria dell’Heysel e di chi quel giorno vi perse la vita, oltre che battersi contro la violenza, fisica e verbale, nel calcio così come negli altri sport.  Si propone d’intrattenere rapporti con tutte quelle associazioni (italiane e straniere) che hanno obiettivi simili, di pubblicare un sito della propria attività, organizzare convegni e incontri per affrontare la tematica della violenza nello sport e condurre campagne di sensibilizzazione, verso il pubblico e le istituzioni politiche e sportive, italiane e internazionali.

ARTICOLO 3 – L’Associazione non ha fini di lucro. La sede sarà in via Giordano Bruno 51, 52100 Arezzo, ma con delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione avrà facoltà di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale, per mezzo del presidente o di altro associato incaricato di rappresentarla.

ARTICOLO 4 – L’Associazione intenderà, inoltre, nel caso si presentasse il bisogno di perseguire anche progetti di solidarietà sociale e di beneficenza e particolarmente di celebrare l’esempio e la memoria di Otello Lorentini, già suo mirabile e storico Presidente, attraverso l’istituzione annuale di una borsa di studio a lui dedicata.

ARTICOLO 5 - All’associazione possono aderire esclusivamente cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che abbiano un grado di parentela con una delle vittime della Strage del 29.5.1985 allo Stadio Heysel di Bruxelles e vogliano condividerne lo spirito di fratellanza e le sue finalità, contribuendo, ove possibile, a realizzarle. Il numero dei soci è illimitato e tutti hanno eguali diritti e doveri. Eccezionalmente potranno essere accolti in questa Associazione coloro che nel tempo trascorso, pur non avendo alcun grado di parentela con le vittime di Bruxelles, si sono prodigati disinteressatamente con onore ed impegno in vari ambiti e modi per salvaguardare, custodire e coltivare la memoria dei caduti dell’Heysel colmando profondi vuoti istituzionali.

ARTICOLO 6 – L’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci aventi diritto.

ARTICOLO 7 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal contributo libero e volontario dei soci.

ARTICOLO 8 – Gli associati si distinguono in: FONDATORI – ORDINARI – BENEMERITI

I soci Fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione; partecipano all’assemblea con voto deliberativo.

I soci  Ordinari sono tutti gli altri associati che entreranno di volta in volta nell’Associazione. Una volta accettata la partecipazione alla vita dell’Associazione, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo.

I Benemeriti  sono coloro che vengono chiamati a far parte dell’Associazione perché considerati personaggi importanti per l’attività dell’Associazione.

ARTICOLO 9 – Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:

-   RECESSO

-   DECADENZA

-   ESCLUSIONE

Il Recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione, e comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato tre mesi prima.

La Decadenza si verifica quando l’associato non esplica  più l’attività per la quale è stato ammesso.

L’Esclusione si verifica quando l’associato è incorso in inadempienza degli obblighi  derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La Decadenza e l’Esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l’associato interessato.

La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la delibera di decadenze o esclusione l’associato può ricorrere all’assemblea. Il ricorso  che sospende la delibera, deve essere proposto, a pensa decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma sopra.

ARTICOLO 10 – Sono organi dell’Associazione

-   L'ASSEMBLEA

-   IL CONSIGLIO DIRETTIVO

-   IL PRESIDENTE

-   IL VICE - PRESIDENTE

-   IL SEGRETARIO

ARTICOLO 11 – L’Assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori, ordinari e benemeriti. All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno ed entro il primo trimestre.

L’Assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando vi sia la richiesta di almeno tre decimi degli associati fondatori, ordinari e benemeriti, i quali devono indicare l’argomento della riunione.

Ogni partecipante all’assemblea con il voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. Sono ammesse deleghe.

ARTICOLO 12 – L’assemblea riunita in via ordinaria:

-   Approva il bilancio consuntivo e preventivo

-   Nomina per elezioni e scrutinio segreto il Presidente, il Vice-Presidente e il Consiglio Direttivo

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo. In secondo convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, salvo quelle avente ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione, sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche allo Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto di voto deliberativo. Lo scioglimento dell’Associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati avanti diritto a voto deliberativo.

ARTICOLO 13 – Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea tra gli associati fondatori, ordinari e benemeriti. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Rappresenta l’Associazione e ne manifesta la volontà.

ARTICOLO 14 – Il Vice-Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea tra i soci fondatori, ordinari e benemeriti. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese dell’Assemblea per le elezioni di tutte le cariche associative.

ARTICOLO 15  –  Il Consiglio Direttivo è composto da:

-   IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

-   IL VICE - PRESIDENTE

-   TRE CONSIGLIERI

I consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra gli associati fondatori, ordinari e benemeriti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio Direttivo e a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.  La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando vi partecipi la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 16 – Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

ARTICOLO 17 – I titolari degli organi associativi decadono

   Per dimissioni

-   Per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati. Le dimissioni o la revoca del Presidente dell’Associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari.

Le dimissioni o la revoca degli altri componenti il Consiglio Direttivo determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea  il quale rimane in carica fino allo scadere della durata dell’organo associativo.

ARTICOLO 18 – In caso di estinzione dell’Associazione i beni residuati dopo la liquidazione vengono devoluti secondo delibera dell’assemblea che ha deciso lo scioglimento.

ARTICOLO 19 – La gestione dei fondi dell’Associazione è affidata al Presidente che informerà il Consiglio Direttivo e fornirà al termine relazione contabile che sarà sottoposta all’assemblea.

ARTICOLO 20 – Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Consiglieri sono gratuite.

ARTICOLO 21 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei Codice Civile.

ARTICOLO 22 – Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare dello stesso in contrasto con esso.

NOTA BENE: Il presente statuto è proprietà intellettuale dell'Associazione fra i Familiari delle Vittime dell'Heysel. E' vietata a qualunque titolo la sua diffusione integrale o parziale non preventivamente autorizzata dal Presidente. Fotografie: GETTY IMAGES (Not for Commercial Use) © Associazionefamiliarivittimeheysel.it ©

    
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